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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge antipirateria

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Fonte: Confindustria RadioTV

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Economia

È  stata pubblicata in G.U. n. 171 del 24 luglio 2023 la Legge 14 luglio 2023, n. 93, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica anche nota come legge antipirateria. Essa risulta dall’unificazione di due successive proposte presentate dall’on. Elena Maccanti e dall’ on. Federico Mollicone, ha avuto un iter rapido nelle Commissioni e in aula di Camera e Senato, e ha ottenuto la firma dal Presidente della Repubblica lo scorso 14 luglio.

Vigente dal prossimo 8 agosto, al fine di consentirne l’attuazione, si rende necessaria una modifica, da parte dell’Agcom, del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle  reti  di  comunicazione elettronica (di cui alla Delibera 680/13/CONS s.m.i.), e della elaborazione e piena operatività di una piattaforma tecnologica  unica,  con  funzionamento automatizzato,  per  tutti  i   destinatari   dei   provvedimenti   di disabilitazione, oltre che di  risorse per consentire gli interventi di disabilitazione e in urgenza. La legge introduce strumenti amministrativi di intervento più efficaci e immediati, procedure urgenti, ed estende la tutela rafforzata oltre i contenuti sportivi e cinematografici. Nelle more della piena operatività di tale piattaforma restano  in vigore le disposizioni di cui alla succitata n. 680/13/CONS s.m.i..

Novità rilevante, a livello di princìpi, è la previsione di  “opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete” (art. 1D). Nucleo centrale è quello relativo a provvedimenti urgenti e cautelari dell’AGCOM  per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (art. 2).

  • La disabilitazione dell’accesso estesa ai top level domain.  LAutorità, recita l’articolo 2, al primo comma, “con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite”. La norma recepisce anche l’esigenza di estendere il blocco a domini futuri collegati, che permettevano ad oggi di bypassare i blocchi amministrativi operati attraverso gli strumenti della legge precedente.L’articolo 2, comma 2, dispone infatti che “l’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain ), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”. Tale disposizione attua di fatto quello “stay down” affermato dalla giurisprudenza italiana ed estera in materia con effetti, entro certi limiti, preventivi/cautelari.

  • Procedimento abbreviato senza contraddittorio per casi gravi e urgenti.  Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Tusma), il suddetto articolo 2, al comma 3, prevede l’adozione di un provvedimento cautelare  all’esito di un procedimento abbreviato, senza contraddittorio. La novità è l’estensione di tale forma di tutela d’urgenza ed eventi “assimilabili a i quelli sportivi e alle prime cinematografiche e a eventi di interesse sociale/pubblico”.

  • Soggetti attivi. I soggetti abilitati a presentare l’istanza sono: il titolare o licenziatario del diritto o associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un “segnalatori attendibili” (trusted flaggers) , come definiti dall’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).

  • Soggetti passivi. Il provvedimento di disabilitazione è notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento medesimo.

  • Intervento in 30 minuti dalla comunicazione. Nel caso di trasmissione in diretta, il provvedimento di disabilitazione è adottato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione. I soggetti destinatari del provvedimento devono, in ogni caso, provvedere  tempestivamente alla  rimozione  o  alla  disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

  • Scadenze prossime. Come già ricordato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Autorità dovrà provvedere alla deliberazione dell’incremento dell’organico di 10 unità all’uopo destinato.  Entro trenta giorni dalla medesima data, l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convocherà un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet , dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi. Obiettivo è definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP.  La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico.

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