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Dal 18 Dicembre Bonus 50 euro per smart TV e decoder in tecnologia DVBT-2 / HEVC.

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Fonte: Digital-News (com.stampa)

D
Digitale Terrestre

Dal 18 Dicembre Bonus 50 euro per smart TV e decoder in tecnologia DVBT-2 / HEVC.È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale MiSE-MEF che disciplina le modalità per l’erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di TV e decoder di nuova generazione, al fine di supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC  che diventerà operativa a partire dal 2022.

Per la misura, che rientra nell’ambito delle numerose azioni messe in campo dal MiSE per accompagnare il processo di trasformazione digitale del settore TV, sono state stanziate nella legge di Bilancio 2019 risorse finanziarie pari a 151 milioni di euro.

Gli utenti beneficiari del ‘Bonus Tv’, ovvero dell'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) e che avrà un valore fino a 50 euro, saranno le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro.

Il contributo sara' disponibile dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, anno in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2, e sarà riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita.  Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine dovranno dichiarare di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. Il fac-simile della domanda di bonus sarà reso disponibile in questa pagina. Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus, il Ministero metterà a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”.

I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all’iniziativa, dovranno registrarsi, a partire dal 3 dicembre 2019, sulla piattaforma telematica che sarà resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un Vademecum che darà anche dettagliate istruzioni sulle procedure da seguire per la vendita dei prodotti con bonus. Per i venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia è prevista una diversa procedura di adesione all’iniziativa, che sarà disponibile nei prossimi giorni.

A partire dai prossimi giorni - e per tutta la durata della procedura - i produttori di TV e decoder per i quali è possibile usufruire del bonus, dovranno comunicare al Ministero, sotto la propria responsabilità, i prodotti con le caratteristiche tecniche richieste dal citato Decreto Interministeriale. La registrazione dei prodotti dovrà essere effettuata tramite un portale dedicato che sarà reso disponibile nei prossimi giorni.

Bonus TV - Decoder di nuova generazione
Domande Frequenti (FAQ)

  • A quanto ammonta il bonus?
    Fino a 50 euro.

  • Che significa "fino"?
    Il bonus è inferiore se il prodotto costa meno di 50 euro.

  • Chi ha diritto al bonus?
    Le famiglie con un isee fino a 20.000 euro.

  • Da quando si potrà ricevere il bonus?
    A partire dal 18 dicembre del 2019.

  • Fino a quando si potrà ricevere il bonus?
    Fino alla fine del 2022.

  • Che cosa posso comprare?
    Tv, decoder.

  • Tv e decoder terrestri che requisiti devono avere?
    Devono ricevere il dvb-t2 con codifica hevc main 10.

  • Come si può venire a conoscenza dei Tv e decoder idonei per accedere al bonus?
    sulla pagina web del ministero dello sviluppo economico sara’ presente una lista di prodotti idonei, accessibile a tutti i cittadini.

  • Che cosa devo portare al negozio?
    Autocertificazione, documento e codice fiscale, in base al facsimile che sarà pubblicato nella sezione dedicata.

  • Che cosa succede se dichiaro il falso?
    Il bonus mi viene revocato e incorro nelle conseguenze sanzionatorie previste in caso di dichiarazioni false.

  • Quanti milioni sono stanziati?
    151 milioni dal 2019 al 2022.

  • Fino a quando sarà possibile vedere i programmi con i vecchi televisori?
    Fino a giugno 2022.

  • Da quando saranno operative le nuove tecnologie e sarà quindi necessario possedere i nuovi televisori o un decoder?
    A partire dal giugno 2022.

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2019

Modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei con­sumatori finali
per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie tra­smissive DVB-T2.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  • Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bi­lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  • Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bi­lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
  • Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 1, comma 1110, lettera b),della legge n. 145 del 2018, che prevede un «contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’art. 3-quinquies, comma 5, terzo pe­riodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l’esercizio finan­ziario 2019, 76 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020   e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi fi­nanziari 2021 e 2022»;
  • Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1040, prima par­te, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1039»;
  • Visto l’art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che «(...) a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digi­tale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dellTTU.»;
  • Viste le osservazioni pervenute dai soggetti interessati, relative alle Linee guida sull’erogazione di contributi a favore degli utenti finali per l’acquisto di apparecchia­ture televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVB-T2 (art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), poste in consultazio­ne pubblica sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dal 6 giugno 2019 al 6 luglio 2019;
  • Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona­mento dell’Unione europea;
  • Considerata la decisione della Commissione europea n. C(2019) 6334 final del 10 settembre 2019, nella quale la misura in esame è stata valutata conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 (2)(a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2019, recan­te il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e dall’art. 1, comma 1032, della legge n. 205 del 2017 (c.d. RoadMap)',
  • Vista la disponibilità delle risorse nello stato di previ­sione 2019-2021 sul capitolo 7595 del CDR della Dire­zione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento del predetto contributo;
  • Vista altresì la disponibilità di risorse sul capitolo 3150 del CDR della Direzione generale per i servizi di comuni­cazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Mini­stero dello sviluppo economico, per porre in essere azioni di comunicazione sulle attività disciplinate dall’art. 1, commi da 1026 a 1042, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, re­cante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’im­posta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizza­zione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed, in particolare, l’art. 17 che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;
  • Visto l’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d’imposta;
  • Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante di­sposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamen­to e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l’art. 1, comma 6, in materia di procedu­re di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;
  • Considerata la necessità di individuare modalità ope­rative e procedure semplificate per il riconoscimento del contributo in favore degli utenti finali anche attraverso apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Mini­stero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.  Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo

  1. Il contributo di cui all’art. 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso agli utenti finali per l’acquisto, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2022, di ap­parecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi 
    - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertito­re idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori
    - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove pre­senti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibi­le, via cavo.
    Gli apparecchi da utilizzare per il digitale ter­restre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, alme­no nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

  2. Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’Indicatore della situazione economica equiva­lente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo fa­miliare, per l’acquisto di un solo apparecchio nell’arco temporale indicato al comma 1.

  3. I produttori degli apparecchi di cui al comma 1, operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italia­no, dichiarano, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità e le tempistiche successivamente definite dal Ministero dello sviluppo economico, l’elenco di prodotti, corredato dai relativi codici identificativi, che soddisfano le caratteristiche di cui al medesimo comma 1. Il Ministe­ro dello sviluppo economico, verificata la conformità di tali prodotti alle sopra indicate caratteristiche, pubblica il relativo elenco sul proprio sito internet.

  4. I venditori, ivi inclusi quelli del commercio elet­tronico operanti in Italia, che intendano vendere gli ap­parecchi idonei a consentire l’accesso al contributo di cui al comma 1, devono registrarsi, a partire da quindi­ci giorni prima della data di cui al medesimo comma 1, tramite il servizio telematico di cui al successivo art. 2, comma 3, accessibile dall’area autenticata del sito inter­net dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità indi­cate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

  5. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.

Art. 2. Modalità di riconoscimento del contributo

  1. Il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cin­quanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita compren­sivo dell’imposta sul valore aggiunto e non riduce la base imponibile dell’imposta.

  2. L’utente finale presenta al venditore apposita richie­sta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Pre­sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. Alla richiesta di cui al periodo precedente è allegata copia del documento di identità dell’utente fi­nale, in corso di validità.

  3. Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizio­ne dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall’art. 4 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero del­lo sviluppo economico (di seguito «Direzione genera­le») una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilità:

a)    il codice fiscale del venditore;
b)   il codice fiscale dell’utente finale e gli estremi del documento d’identità allegato alla richiesta di cui al comma 2;
c)    i dati identificativi dell’apparecchio, per consen­tirne la verifica di idoneità;
d)   il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’im­posta sul valore aggiunto;
e)   l’ammontare dello sconto da applicare, pari a cin­quanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest’ultimo è inferiore a cinquanta euro.

  1. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telema­tico verifica:

a) l’idoneità dell’apparecchio, in base a quanto pre­visto dall’art. 1, comma 1. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei, di cui all’art. 1, comma 3;
b) che l’utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;
c) la disponibilità delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 4. Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze.

  1. In esito alle verifiche di cui al comma 4, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di ap­posita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.

  2. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparecchio non si con­cluda, ovvero l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’opera­zione tramite il servizio telematico.

  3. Nei casi in cui l’apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un’apposita pro­cedura, secondo le modalità indicate anche nel sito inter­net del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall’adozione del presente decreto.

Art. 3. Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore

  1. Il venditore di cui all’art. 1, comma 4, recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di cui all’art. 2, comma 5. Atal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraver­so i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

  2. Al credito d’imposta di cui al comma 1 non si ap­plicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  3. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all’art. 2, comma 5, pena lo scarto del modello F24.

  4. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

  5. Nei casi di cui all’art. 2, comma 6, il venditore dell’apparecchio è tenuto alla restituzione, tramite mo­dello F24 telematico, del credito d’imposta utilizzato in­dicando il codice tributo di cui al comma 5.

Art. 4. Definizione dei rapporti istituzionali

  1. Con apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale e l’Agenzia delle entrate, sono defi­niti gli ambiti di collaborazione e i costi sostenuti dalla medesima Agenzia per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse stanziate dall’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 5. Azioni di comunicazione e di informazione ai cittadini

  1. La Direzione generale, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 di­cembre 2017, n. 205 e comunque entro il limite complessivo di 15.000.000 di euro, con il limite di 2 milioni di euro nel 2019, di 4 milioni di euro nel 2020, di 5 milioni di euro nel 2021 e di 4 milioni di euro nel 2022, realizza apposite azioni di comunicazione da svolgere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, con l’obiettivo di fornire informazioni ai cittadini, anche tramite cali center, sugli adempimenti necessari a far fronte al cambio delle tecnologie di trasmissione dei programmi, a beneficio degli utenti finali.

  2. La Direzione generale individua, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulle procedure di selezione pubblica, uno o più soggetti cui affidare le attività di cui al comma 1.

Art. 6. Controlli e cause di revoca

  1. Ai fini dell’attività di controllo, il venditore dell’ap­parecchio conserva la richiesta di cui all’art. 2, comma 2, sottoscritta dall’utente finale, la copia del relativo docu­mento d’identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall’utente stesso.

  2. La Direzione generale effettua verifiche sul pos­sesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previ­ste dal presente decreto per beneficiare del contributo e del credito d’imposta. In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell’Istituto nazionale della previden­za Sociale (INPS), la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2, comma 2. Il contributo è recuperato nei confronti dell’utente finale nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d’imposta è recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente la documentazione di cui al comma 1.

  3. Qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di fi­nanza accertino, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione del credito d’im­posta, le stesse provvedono a dame comunicazione alla Direzione generale.

Art. 7. Disposizioni finali

  1. Le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d’imposta di cui all’art. 3.

  2. Con decreti direttoriali, è reso noto il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziate e sono approvate eventuali ulteriori di­sposizioni operative in merito alla presentazione delle ri­chieste e delle comunicazioni di cui all’art. 2, nonché alle modalità di recupero del contributo indebitamente fruito dall’utente finale

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficia­le della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

IL Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro dell ’economia e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti MISE eMIPAAE, reg.ne prev. n. 1009
19A07234

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