Le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un'altra societa'. Tale ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, ''una comunicazione al pubblico'' delle opere e deve essere autorizzata dal loro autore.
Lo stabilisce la Corte Ue di Lussemburgo in una sentenza relativa ad una causa in cui varie tv commerciali britanniche si sono opposte alla Tvc per la diffusione che questa realizza via Internet, e pressoche' in tempo reale, dei loro programmi.
Secondo quanto scrive la Corte Ue ''il diritto dell'Unione e' volto ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori di opere, consentendo loro di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione di queste ultime, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. A tal fine, gli autori hanno un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico del loro lavoro''.
Secondo la Corte quando un'opera e' oggetto di molteplici utilizzi, ogni sua trasmissione o ritrasmissione con l'utilizzo di uno specifico mezzo tecnico, deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore. Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre viene effettuata con un mezzo tecnico diverso da quello della comunicazione originale, questa ritrasmissione deve essere soggetta all'autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste sono comuni.
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