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Foto - Agcm, pubblicata approvazione linee guida diritti tv Serie C 2022 - 2025

Agcm, pubblicata approvazione linee guida diritti tv Serie C 2022 - 2025

News inserita da:

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sport

SR41 - LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE
DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025

Provvedimento n. 30204

Agcom, pubblicata approvazione linee guida diritti tv Serie C 2022 - 2025L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse;

VISTO l’articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Italiana Calcio Professionistico è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida “per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole” previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive “condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”;

VISTO l’articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le linee guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con nota del 28 aprile 2022;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall’Autorità con delibera del 10 maggio 2022;

VISTO il contributo fornito in data 23 maggio 2022 da un operatore della comunicazione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

  1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito anche Lega Pro) è l’associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte al Campionato a Divisione Unica. Tra i compiti affidati alla Lega Pro rientrano l’organizzazione e gestione del Campionato a Unica Divisione - articolato nei tornei Regular Season, Play Off e Play Out - e delle manifestazioni della Coppa Italia di Lega Pro e della Supercoppa di Lega Pro.

    II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

  2. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle linee guida predisposte dalla Lega Pro, così come comunicate dalla predetta associazione in data 28 aprile 2022.

  3. Le Linee Guida in esame disciplinano i diritti audiovisivi e radiofonici sportivi afferenti alle seguenti competizioni calcistiche, organizzate dalla Lega Pro per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Campionato a Unica Divisione, i tornei dei Play Off e dei Play Out, il torneo della Coppa Italia di Lega Pro e il torneo della Supercoppa di Lega Pro.

  4. Per le competizioni menzionate, la Lega Pro procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi) tramite l’elaborazione di pacchetti di diritti che prevedono modalità di trasmissione televisiva (satellite e digitale terrestre), radiofonica e tramite protocollo IP e che si differenziano tra loro a seconda del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

a. Il canale “Serie C TV”

  1. Da diversi anni, Lega Pro offre ai tifosi la distribuzione diretta di tutte le partite di tutte le Società Sportive tramite il canale di proprietà, attualmente e almeno fino al termine della stagione 2022/2023 disponibile sulla piattaforma distributiva multicanale “Eleven Sports”.

  2. I risultati del canale, pur al netto delle difficoltà connesse alla crisi economica, si sono mantenuti in linea con le aspettative. Inoltre, l’interesse e la fidelizzazione dei tifosi al canale inducono la Lega Pro a proseguire nel progetto.

  3. Le partite in diretta sul canale sono distribuite a pagamento con adozione di una politica di costi particolarmente contenuti. I risultati raggiunti, in termini di sottoscrizioni e abbonamenti, sia mensili sia annuali, si riconfermano soddisfacenti come già nel precedente triennio. Parimenti, i dati relativi al numero di visualizzazioni per singola giornata di campionato si assestano su livelli rispettabili, e risultati ancora migliori sono attesi con riferimento ai tornei di Play Off e Play Out.

    b. Criteri generali di commercializzazione

  4. In merito alla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi nel prossimo triennio, la Lega Pro intende riconfermare la propria tradizionale offerta di contenuti in chiaro agli operatori nazionali e locali. Tale impostazione è infatti dettata dalla volontà di garantire ai club non solo le risorse economiche, ma anche e soprattutto la visibilità sul territorio, con diversi pacchetti di diritti offerti soprattutto agli operatori locali dove le realtà sportive associate alla Lega Pro sono in grado di attirare maggiore interesse.

  5. La Lega Pro intende quindi proseguire la commercializzazione delle “dirette” sulla piattaforma televisiva tradizionale in chiaro, sia a livello nazionale (circa 40/50 incontri di Regular Season trasmessi a Stagione con modalità in chiaro), sia a livello locale (con la trasmissione di alcune partite in trasferta), la quale tuttavia presenta il pregio di garantire visibilità agli eventi e al movimento in generale. Per tale ultima ragione la Lega Pro continuerà a commercializzare i pacchetti relativi alle “dirette” in chiaro a seguito di ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori.

  6. La Lega Pro offrirà, inoltre, agli operatori, locali e nazionali, in una logica di promozione del movimento, nonché al fine di garantire la capillare diffusione di informazioni maggiori rispetto alla mera cronaca, i consueti pacchetti già commercializzati nelle passate Stagioni Sportive relativi agli highlights, alle differite, ai collegamenti studio-stadio, alle dirette radiofoniche.

  7. La Lega Pro nelle ultime due Stagioni Sportive ha operato la commercializzazione di un numero variabile di dirette da trasmettere su base non esclusiva con modalità a pagamento sul territorio nazionale attraverso le piattaforme trasmissive tradizionali. Si tratta di una opportunità di mercato che è stata individuata al fine di alimentare l’interesse verso il mondo Pay ove consentire maggiore spazio di visibilità ai club. La Lega Pro tiene in considerazione l’ipotesi di replicare una offerta analoga nel prossimo ciclo di commercializzazione, anche in base alle indicazioni che saranno ricevute dal mercato.

  8. Sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 (di seguito anche Decreto Melandri), la Lega Pro, in quanto Organizzatore delle competizioni, continua a esercitare i Diritti Audiovisivi delle competizioni medesime attraverso due diversi momenti di commercializzazione: una prima fase per la commercializzazione dei diritti degli eventi relativi alla Regular Season del Campionato e della Coppa Italia; una seconda fase, solitamente nei mesi di maggio e di giugno, relativa ai tornei dei Play Off e dei Play Out, alle gare di finale della Coppa Italia e alle gare della Supercoppa, in considerazione delle Società Sportive ammesse a partecipare, in quel momento, alle predette competizioni.

    c. La formazione dei pacchetti

  9. La Lega Pro, pur riservandosi di modificare i pacchetti in sede di loro formale pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, ha indicato nelle Linee Guida trasmesse in data 28 aprile 2022 alcuni criteri per la loro commercializzazione di seguito sintetizzati.

    a) Il contenuto dei pacchetti sarà determinato dalla Lega Pro tenendo in considerazione tanto le richieste degli Operatori della Comunicazione quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto, nonché le esigenze delle Società Sportive associate;

    b) saranno predisposti pacchetti sia relativi all’intero territorio nazionale sia limitati al solo territorio locale della Società di interesse. La finalità è quella di soddisfare sia l’interesse dell’intero Paese a poter correttamente seguire le competizioni, che hanno rilevanza nazionale, sia di garantire una maggiore visibilità delle Società all’interno del proprio territorio. Potranno essere elaborati anche pacchetti che prevedano diritti per la distribuzione cumulativa di eventi di tutti i gironi ovvero di un solo girone;

    c) la modalità di commercializzazione selezionata come regola dalla Lega Pro è quella della distribuzione incrociata sia “per piattaforma” sia “per prodotto”: ogni singolo pacchetto infatti individuerà gli eventi specifici inclusi nello stesso e conferirà la licenza per l’esercizio dei Diritti Audiovisivi su una singola Piattaforma. A tale regola potranno fare eccezione i pacchetti relativi alla trasmissione in diretta, sia in chiaro sia a pagamento, delle gare sul territorio nazionale, qualora fossero oggetto di commercializzazione, i quali potranno prevedere la libertà di scelta della/e Piattaforma/e trasmissiva/e. La Lega Pro in ogni caso si riserva di consentire la scelta della Piattaforma di trasmissione anche nel caso degli altri pacchetti, in particolare laddove l’evoluzione del mercato lo richieda;

    d) i pacchetti contenenti diritti per la distribuzione a livello locale delle dirette in chiaro degli eventi di singole Società Sportive tramite Piattaforma satellitare (DTH) o Piattaforma digitale terrestre (DTT) saranno di regola predisposti in modo da consentire la distribuzione degli incontri giocati in trasferta dalle predette squadre, con facoltà di inserire all’interno dei medesimi pacchetti anche gli incontri interni delle stesse, a condizione che tale costruzione del pacchetto possa risultare economicamente vantaggiosa per la Lega Pro

    e) la produzione audiovisiva degli eventi sarà caratterizzata da uniformità e omogeneità, sia nel caso che venga affidata agli assegnatari, ma pur sempre sotto il controllo editoriale della Lega Pro, sia nel caso che venga posta a carico della stessa Lega Pro. Nel caso in cui il Licenziatario dei Diritti Audiovisivi fosse autorizzato e intenda integrare la produzione della Lega Pro (ad esempio con l’utilizzo di un numero maggiore di telecamere), fermo restando il rispetto delle disposizioni del “Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste” di cui alla circolare di volta in volta emanata dalla Lega Pro (di seguito “Regolamento Operativo Media”) e ogni sua successiva modificazione e ogni altro regolamento o fonte applicabile, ivi incluse le Condizioni generali di licenza contenute negli inviti a offrire, dovrà comunque essere messo a disposizione della Lega Pro e della Società Sportiva quale Organizzatore dell’evento il segnale “integrato” contenente le immagini dell’evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici;

    f) all’interno dell’invito ad offrire saranno precisati gli standard minimi produttivi in relazione ad ogni tipologia di sfruttamento dei Diritti Audiovisivi, nonché i costi per l’accesso al segnale, che non potranno eccedere quanto previsto nel Tariffario di cui all’Allegato 1 delle Linee Guida;

    g) in caso di esito negativo della procedura competitiva (nei termini e con le modalità infra indicati), la Lega Pro si riserverà la facoltà di commercializzare nelle successive procedure nuovi pacchetti, predisposti tramite l’accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza separata dei singoli diritti facenti parte del pacchetto o di altri pacchetti;

    h) sia all’interno dei diritti licenziati nei pacchetti, sia nella distribuzione diretta degli eventi sul canale “Serie C TV”, la Lega Pro procederà allo sfruttamento dei c.d. diritti di archivio di titolarità delle Società Sportive partecipanti alle competizioni, come da articolo 3 del Decreto;

    i) la Lega Pro deciderà, come accaduto nel precedente ciclo di vendita, di concedere in licenza i diritti audiovisivi per uno, due o tre anni, a seconda delle esigenze che si manifesteranno nel corso delle procedure, tenuto conto della situazione emergenziale che comunque continuerà anche nel corso della prossima Stagione Sportiva;

    j) la Lega Pro intenderà esplorare nuove strade di sfruttamento delle immagini audiovisive, cominciando, in parallelo all’esercizio dei diritti audiovisivi secondo i criteri appena specificati, ad esplorare il nuovo mondo del Metaverso, una sperimentazione diretta nell’ambito del mercato digitale, che coinvolga non soltanto le immagini live delle partite, ma anche prodotti innovativi come gli NFT (Non-Fungible Token). Tale nuovo sfruttamento viene riservato alla stessa Lega Pro e, laddove il processo sperimentale sarà completo, potrà esser ricompreso nel prossimo ciclo di vendita come risorsa che la Lega Pro potrà sfruttare nell’interesse delle Società Sportive in parallelo alla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e del canale di proprietà;

    k) con riferimento ai Diritti Audiovisivi, inclusi quelli c.d. betting, per il territorio internazionale, la Lega Pro ha visto confermato anche nel recente ciclo lo scarso interesse riservato dal mercato internazionale. Per tale ragione la Lega Pro potrebbe intraprendere, anche sulla base dell’articolo 16 del Decreto Melandri, in parallelo rispetto alla distribuzione diretta per il tramite del canale “Serie C TV”, strategie di commercializzazione agili con il principale obiettivo di perfezionare l’assegnazione dei diritti e così di favorire la fruizione degli eventi alle comunità di connazionali all’estero. La Lega Pro in questo senso non si preclude alcuna ipotesi di commercializzazione e pertanto rimane aperta sia alla conclusione di accordi di licenza con gli operatori che trasmettono sul territorio internazionale sia all’assegnazione dei diritti a uno o più intermediari, eventualmente anche mediante procedure competitive strutturate avvalendosi dello strumento della trattativa privata.

d) Tipologie di pacchetti

14. Sulla base dei criteri sopra indicati la Lega Pro potrebbe offrire al mercato per il triennio 2022/2025 pacchetti di Diritti Audiovisivi aventi le seguenti caratteristiche:

a)    eventuale distribuzione a livello nazionale in via esclusiva di Dirette e/o di “highlights”: potrebbero essere predisposti uno o più pacchetti per la trasmissione della Diretta su qualsiasi Piattaforma di incontri a scelta del Licenziatario ovvero pacchetti per la trasmissione della Diretta degli incontri di una singola squadra o di un gruppo di squadre (ivi incluso di un intero girone). Tali pacchetti possono prevedere la modalità di distribuzione sia in chiaro sia a pagamento e avere contenuto sia esclusivo sia non esclusivo. Gli highlights di tutte le competizioni potrebbero essere ricompresi all’interno dei sopradescritti pacchetti di dirette, ovvero potrebbero essere distribuiti singolarmente per ogni Competizione (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) o fase di Competizione (Regular Season, Play Off e Play Out) ovvero per gare di singolo/club all’interno di appositi pacchetti;

b)    eventuale distribuzione a livello locale in via esclusiva delle Dirette: potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, su qualsiasi Piattaforma, delle Dirette degli eventi esterni della Regular Season disputati in trasferta da una singola squadra, anche aggregando gli eventi in pacchetti destinati a macro aree regionali, anche con un limite di trasmissioni relative alla singola squadra. Potrebbero, altresì, essere predisposti pacchetti per la distribuzione su qualsiasi Piattaforma, in chiaro o a pagamento, delle Dirette degli eventi disputati in trasferta da una o più squadre nei tornei di Play Off e Play Out. Nella descrizione del pacchetto potrà essere previsto che, qualora un singolo evento esterno venga “scelto” per la trasmissione in diretta dall’operatore della comunicazione licenziatario dei Diritti Audiovisivi per la distribuzione a livello nazionale, il Licenziatario locale sarà tenuto a trasmettere l’evento esclusivamente con modalità ad accesso condizionato e il corrispettivo concordato sarà proporzionalmente ridotto;

c)    distribuzione di Differite in esclusiva a livello locale: potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione in chiaro di Differite di tutti gli eventi della Regular Season del Campionato, di Coppa Italia (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputate da una singola squadra, ovvero pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, delle Differite degli eventi dei tornei di Play Off e Play Out, delle semifinali e finale di Coppa Italia e della Supercoppa;

d)    trasmissione audiovisiva in ambito nazionale o locale non in esclusiva di “immagini correlate” (c.d. stadio - studio): potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di realizzare e trasmettere, in diretta e in chiaro, di regola con modalità di trasmissione via Piattaforma satellitare e/o digitale terrestre e/o OTT, di programmi sportivi del tipo “stadio - studio”, messi in onda in diretta durante lo svolgimento delle gare di Regular Season (esclusi gli eventi dei Tornei di Play Out e di Play Off) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola Società Sportiva, ovvero da più Società Sportive; in abbinamento al pacchetto di una singola Società Sportiva potranno essere concessi in licenza in forma non esclusiva anche i relativi highlights. Potranno, altresì, essere predisposti pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, dei programmi “stadio - studio” degli eventi dei tornei di Play Off e di Play Out, delle semifinali e finale di Coppa Italia, e della Supercoppa;

e)    distribuzione non in esclusiva a livello nazionale o locale di Immagini Salienti e/o Immagini Correlate: in coordinamento e tenuto conto del/i contenuti/i del/i pacchetto/i di cui al punto a), potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione, nell’ambito di programmi sponsorizzati di approfondimento e/o talk show, di Immagini Salienti, della durata di tre/cinque minuti, di ciascun evento della Regular Season del Campionato e della Coppa Italia (escluse le semifinali e la finale) disputato da tutte le Società Sportive partecipanti, ovvero degli eventi dei torni Play Off e Play Out, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché della Supercoppa;

f)    trasmissione radiofonica in esclusiva: potrebbero essere predisposti pacchetti di diritti per la trasmissione in diretta, integrale o per estratti, della radiocronaca di tutti gli eventi della Regular Season del Campionato e della Coppa Italia (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di Play Off e Play Out, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché della Supercoppa;

g)    diritti non esclusivi di “web-cronaca” tramite Piattaforma IP: potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di effettuare, in diretta free o pay, tramite Piattaforma IP, la c.d. “web-cronaca” (cronaca testuale) di tutti gli eventi della Regular Season del Campionato e della Coppa Italia (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di Play Off e Play Out, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché di Supercoppa;

h)    distribuzione in forma non esclusiva di “immagini salienti” e/o “immagini correlate” tramite Piattaforma IP: potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti i diritti di trasmissione in forma non esclusiva tramite Piattaforma IP, in diretta e/o in chiaro, di un programma di cronaca e approfondimento secondo il format “stadio - studio” durante lo svolgimento degli eventi della Regular Season del Campionato e della Coppa Italia (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di Play Off e Play Out, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché di Supercoppa. Nel corso del programma non sarà consentito effettuare la web-cronaca ma solo comunicare gli aggiornamenti sull’andamento dell’evento, in conformità a quanto stabilito dal regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca dettato dall’AGCom;

i)    Ulteriori pacchetti: negli ultimi anni, anche in virtù degli sviluppi tecnologici, il mercato ha dimostrato interesse per pacchetti di diritti specifici, principalmente incentrati sullo sfruttamento di una limitata selezione di immagini su sistemi di trasmissione a circuito chiuso. Su tutti, i diritti per l’esercizio di attività di “scouting” (consistente nella raccolta di immagini selezionate di ogni calciatore con finalità di analisi tecnico-tattica all’interno di una piattaforma disponibile solo per gli utenti professionisti), di “betting” (ove vengono messe le immagini a disposizione degli scommettitori all’interno di un sistema a circuito chiuso e con riduzione delle qualità e della dimensione delle immagini, al fine di poter effettuare puntate live durante l’evento) e di “gaming” (ove è consentito agli utenti di replicare in modo virtuale, mediante software di videogaming, le singole azioni di gioco degli eventi). Si tratta dunque di ventagli di diritti che costituiscono una nicchia altamente specifica e che hanno un’applicazione destinata a un numero limitato e selezionato di utenti, senza finalità di consentire il “godimento” dell’evento sportivo in senso proprio. In quest’ottica, avendo presente la ratio e i principi di trasparenza ed efficienza del mercato sottesi al Decreto Melandri, la Lega Pro ritiene ragionevolmente che la commercializzazione dei diritti citati non sia assoggettabile alla disciplina dello stesso Decreto Melandri.

Ciononostante la Lega Pro intende procedere alla commercializzazione degli stessi nell’ottica di alimentare la sana concorrenza e tutelando il primario interesse finale degli utenti.

e) Condizioni generali di licenza

15. Le “Condizioni generali di licenza”, che verranno dettagliatamente specificate all’interno degli inviti a offrire, prevedono che potranno risultare Licenziatari di uno o più pacchetti di Diritti Audiovisivi esclusivamente gli Operatori della Comunicazione che siano in possesso del titolo abilitativo, qualora previsto dalla normativa vigente, per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sulla Piattaforma distributiva prevista dal relativo pacchetto, e che garantiscano i requisiti analiticamente descritti nelle Linee Guida relativi al possesso di un’adeguata struttura organizzativa per trasmettere gli eventi previsti in ogni pacchetto.

16. Inoltre, l’assegnatario dei pacchetti sarò tenuto a rispettare alcuni puntuali obblighi in tema di accesso agli stadi, trasmissione del segnale della Lega Pro e tutela e promozione dell’immagine delle competizioni organizzate da tale Ente, più analiticamente illustrati nel paragrafo 18 delle Linee Guida, dalla lettera a) alla lettera o).

f) Regole generali di offerta e procedura competitiva

17. La Lega Pro procederà alla commercializzazione dei pacchetti di Diritti Audiovisivi, a norma dell’articolo 7 del Decreto, tramite apposita procedura competitiva alla quale potranno partecipare gli Operatori della Comunicazione e gli Intermediari. Dell’avvio di tale procedura e dei termini di presentazione delle offerte sarà data notizia sul sito internet ufficiale della Lega Pro, contemporaneamente alla pubblicazione dei moduli di invito a offrire, all’interno dei quali sarà dettagliatamente esposto il contenuto dei singoli pacchetti.

18. Il prezzo minimo dei singoli pacchetti sarà determinato secondo ragionevolezza e in considerazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati.

19. La presentazione delle offerte, che dovranno essere relative a un singolo e autonomo pacchetto, nonché prive di qualsivoglia tipo di condizione, da parte degli operatori dovrà avvenire con modalità formali analiticamente descritte nel punto 22 delle Linee Guida diverse a seconda di pacchetti non esclusivi o esclusivi.

20. In seguito all’apertura delle buste sarà redatta graduatoria delle offerte che abbiano superato il prezzo minimo e, qualora non siano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita o nel pagamento, la Lega Pro procederà ad assegnare il pacchetto all’offerente che abbia presentato l’offerta più elevata. Qualora non dovessero giungere offerte superiori al prezzo minimo, la Lega Pro avrà la facoltà, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Decreto Melandri, previa comunicazione all’Autorità, di revocare l’offerta del pacchetto.

21. In ogni caso, i pacchetti non potranno essere aggiudicati all’esito della procedura competitiva agli Operatori della Comunicazione nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con la Lega Pro per il mancato o ritardato versamento dei corrispettivi previsti dai contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l’operatore abbia depositato, unitamente all’offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dalla Lega Pro) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

22. La Lega Pro si avvarrà dello strumento della trattativa privata per l’assegnazione in licenza dei Diritti Audiovisivi solo in caso di esito negativo della procedura competitiva (per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo delle stesse, per motivi di estrema urgenza o per qualsivoglia altra ragione che non consenta l’assegnazione dei pacchetti).

23. In tale ipotesi:

a)    qualora dovessero manifestare interesse all’acquisto del pacchetto due o più operatori della comunicazione, sarà indetta per i predetti soggetti una serie (regolamentata nell’Invito) di rilanci, con chiusura della procedura con presentazione dell’offerta a busta chiusa ovvero via PEC. Il pacchetto sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto;

b)    nel caso in cui, invece, dovesse manifestare interesse all’acquisto del pacchetto un solo operatore della comunicazione, si procederà a una vera e propria negoziazione, che si concluderà con l’assegnazione o meno dei Diritti Audiovisivi.

24. L’eventuale mancata assegnazione di pacchetti comporta che i relativi Diritti Audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente anche dalle singole Società Sportive, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Decreto e, quindi, non saranno commercializzati dalla Lega Pro in forma esclusiva.

III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

25. Il 10 maggio 2022 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Pro, trasmesse in data 28 aprile 2022.

26. In data 23 maggio 2022 è pervenuto un contributo alla consultazione pubblica da parte di un operatore televisivo che ha formulato osservazioni in ordine alla tipologia dei pacchetti, ad alcune previsioni delle Condizioni generali di licenza - con particolare riferimento alla disciplina della ripartizione del rischio contrattuale nell’ipotesi di interruzione delle competizioni per causa di forza maggiore - alla pubblicazione del tariffario relativo al costo del segnale e ad alcune previsioni in tema di procedura di aggiudicazione e di cessione del diritto di autore sull’opera intellettuale resa dai giornalisti.

27. In merito ai pacchetti, nel contributo pervenuto si rileva un’indeterminatezza del Punto 6, lettera a), delle Linee Guida, ove non è dato comprendere se gli highlights delle partite siano ricompresi o meno nei pacchetti delle dirette. A tale indeterminatezza viene ricondotta un’eccessiva discrezionalità della Lega Pro nel determinare il contenuto dei pacchetti. Nel contributo si suggerisce di confermare la scelta operata dalla Lega Pro nei precedenti cicli di commercializzazione dei diritti, ricomprendendo ab origine in ogni pacchetto il diritto per il Licenziatario di trasmettere gli highlights di ciascuna partita delle competizioni oltre alla facoltà di confezionare un prodotto audiovisivo ad hoc contenente highlights di ciascuna giornata di Regular Season del Campionato o di ciascun turno di Coppa Italia.

28. Si osserva inoltre che le Linee Guida pongono interamente ed esclusivamente a carico del Licenziatario il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per eventuali cause di forza maggiore, evidenziando un eccessivo squilibrio contrattuale a danno del licenziatario in contrasto con la disciplina del codice civile. Un analogo squilibrio contrattuale viene rilevato anche rispetto alla previsione della sezione dedicata alla procedura negoziale ove è stabilito il pagamento in anticipo con bonifico bancario dell’intero importo offerto a cauzione per l’offerta presentata laddove nei precedenti cicli di commercializzazione era prevista la possibilità di un pagamento dilazionato.

29. Infine, nel contributo pervenuto si evidenzia che le Linee Guida stabiliscono a carico del Licenziatario il pagamento del costo del segnale con una previsione che non trova riscontro in precedenti edizioni delle Linee Guida. Al riguardo, si chiede che venga pubblicato il tariffario con il dettaglio delle singole voci per consentire ai soggetti interessati di effettuare compiutamente le proprie valutazioni in merito ai pacchetti offerti sul mercato.

IV. VALUTAZIONI

a)    Considerazioni preliminari

  1. L’obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo. n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all’organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento ex ante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

  2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

  3. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla Lega Pro considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2 del Decreto Melandri, alla lettera o)1. Essa, oltre a ricomprendere espressamente “l’utilizzazione delle immagini dell'evento [...] per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività” lettera o) numero 6, si caratterizza per una formulazione ampia tale da ricomprendere anche lo sfruttamento [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] di contenuti audiovisivi tramite piattaforme digitali innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting.
  4. Ciò posto, l’Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Lega Pro in data 28 aprile 2022, ritenendo opportuno ricordare che, laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni e adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) e la Legge n. 287/1990 le conferiscono.

  5. In particolare, in questa sede, l’Autorità è chiamata ad approvare, per i profili di competenza, le Linee Guida previo accertamento della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto (articolo 6, comma 6).

  6. Le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 28 aprile 2022 dalla Lega Pro, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni organizzate da essa organizzate.

b)    Sui criteri di formazione dei pacchetti

  1. Con riferimento al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, in sede di presentazione delle Linee Guida, la Lega Pro non ha proceduto a un’analitica articolazione dei pacchetti, limitandosi a descrivere le tipologie di gruppi di pacchetti distinti a seconda dell’ambito nazionale e/o locale dell’esclusiva concessa per le dirette e per le differite da trasmettere con diverse modalità (TV, radio e Protocollo IP). Si osserva che la descrizione degli specifici contenuti dei pacchetti deve essere valutata alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto Melandri, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi - quali il grado di appetibilità degli stessi - da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

  2. Ciò posto, si sottolinea che successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire, resta impregiudicata l’eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e eurounionale e dell’articolo 8 del Decreto Melandri. L’Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale e eurounionale in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove la Lega Pro, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

  3. La Lega Pro intende procedere ad articolare la propria offerta in diversi pacchetti. In primo luogo, saranno oggetto di invito a offrire uno o più pacchetti di dirette a livello nazionale, relativi a partite che possono avere un determinato appeal in relazione a una determinata area geografica o alla notorietà di una singola Società Sportiva. Allo stesso tempo, nelle Linee Guida è prevista l’articolazione di una serie di pacchetti, esclusivi e non esclusivi, relativi alle trasmissioni a livello locale, al fine di incentivare la specifica domanda proveniente dai tifosi legati alle squadre dell’area geografica di appartenenza.

c)    Sui criteri di assegnazione

  1. In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle linee guida in esame in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi e, in particolare, la previsione di un prezzo minimo di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i partecipanti, conformemente all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

  2. A quest’ultimo riguardo, si deve rimarcare l’importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l’eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni organizzate dalla Lega Pro in quanto volta a mantenere l’appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un’ottica di minore appeal di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive.

  3. Con riferimento ai criteri di commercializzazione, si rappresenta che la Lega si riserva di modificare i pacchetti, rispetto alla loro configurazione delle linee guida, in sede di pubblicazione degli inviti a offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.

  4. Considerato lo scarso interesse degli operatori sottolineato dalla Lega Pro, la possibilità per gli utenti di utilizzare una modalità alternativa e a basso costo, rappresentata dal canale “Serie C TV”, un margine di flessibilità in sede di modifica dei pacchetti può ritenersi accettabile. In ogni caso, una volta adottata tale soluzione sarebbe auspicabile che, anche alla luce di quanto emerso nel corso della consultazione, i meccanismi di scelta degli eventi che compongono i singoli pacchetti sia operata attraverso meccanismi tali da garantire l’appetibilità degli stessi e un effettivo confronto competitivo fra gli operatori interessati assegnatari degli stessi attivi in piattaforme tecnologiche e modalità fra loro diverse. I criteri adottati devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi, come peraltro osservato anche nel contributo pervenuto nel corso della consultazione pubblica, ove si auspica di evitare un’eccessiva indeterminatezza nella configurazione dei pacchetti.

  5. Le considerazioni svolte, relative al contesto merceologico di riferimento, giustificano altresì la possibilità per la Lega Pro di ricorrere alla trattativa privata in caso di esito di gare andate in tutto o in parte deserte. Sul punto può essere considerato un meccanismo idoneo a preservare il confronto competitivo sotteso alle procedure di gara la previsione da parte della Lega Pro di un limite al corrispettivo che può essere offerto dagli operatori interessati al fine di garantire ai diritti la possibilità di ottenere una remunerazione, ferma restando la valutazione da parte della Lega Pro della sua efficacia in sede applicativa anche nell’ottica di adottare meccanismi alternativi in sede di elaborazione di futuri bandi.

  6. Come accennato, al fine di dare maggiore visibilità agli eventi sportivi e istituzionali, la Lega Pro ha realizzato il proprio canale tematico “Serie C TV” al quale l’utente può accedere a fronte del pagamento di una fee. L’iniziativa, già implementata nel corso delle precedenti stagioni sportive, pone una ulteriore piattaforma distributiva in concorrenza con le altre con le quali possono essere trasmessi gli incontri, incrementa l’offerta complessiva a disposizione dell’utente finale e garantisce la visibilità degli eventi che non suscitano l’interesse degli operatori televisivi tradizionali. D’altra parte, la presenza di più soggetti detentori di diritti sui medesimi eventi genera una maggiore competizione nel mercato con evidenti benefici per i consumatori.

  7. L’individuazione delle Società Sportive per le quali commercializzare le dirette televisive delle partite esterne, sulla base delle manifestazioni di interesse espresse dalle emittenti, appare un meccanismo idoneo a garantire la possibilità di scelta degli operatori di comunicazione, nonché le prerogative dei singoli club.

  8. Per quanto concerne, poi, la trasmissione degli eventi da parte della Lega Pro attraverso il proprio canale tematico, si ritiene che essa non crei distorsioni nei mercati televisivi, ledendo la posizione degli operatori assegnatari dei diritti, in quanto i diritti in questione non appaiono integrare diritti audiovisivi di natura premium e, pertanto, l’allocazione in favore di una o più piattaforme non appare idonea ad influire significativamente sui mercati della filiera audiovisiva. Inoltre, le trasmissioni da parte del canale determineranno l’assenza di un’esclusiva assoluta derivante dalla coesistenza di più piattaforme distributive per il medesimo prodotto, con più soggetti detentori di diritti sui medesimi eventi, con il conseguente incremento dell’offerta complessiva, a beneficio del consumatore finale. La trasmissione degli eventi rimasti invenduti da parte del canale, infine, garantirà ai consumatori l’accesso a tutti gli incontri disputati nell’ambito delle competizioni organizzate dalla Lega Pro.

  9. Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto Melandri, i contratti di licenza devono avere una durata massima di tre anni o in ogni caso una durata massima che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ciò posto, la previsione di licenze per una durata inferiore, prospettata nelle Linee Guida presentate dalla Lega Pro, non è di per sé in contrasto con le predette disposizioni, ferme restando le considerazioni poco sopra svolte in merito alla predisposizione di pacchetti equilibrati ed effettivamente di pregio che garantiscano la valorizzazione dei diritti commercializzati dalla Lega Pro.

CONSIDERATO

che resta impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina antitrust nazionale e eurounionale e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Pro, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO,

pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida in esame ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida della Lega Italiana Calcio Professionistico depositate in data 28 aprile 2022, aventi ad oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1 “Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

[2] la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga;

[3] la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

[4] la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

[5] il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

[6] la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

[7] l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

[8] la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;”

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