Il Tribunale sbarra la strada alla Serie A: le azioni di gioco virtuali non violano i diritti audiovisivi
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
Un'importante pronuncia del Tribunale Ordinario di Genova, emessa dalla V Sezione collegiale, ha stabilito un confine cruciale tra i diritti esclusivi detenuti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la libertà di espressione creativa nell'ambiente videoludico. La decisione, che respinge il reclamo della Lega, segna un punto di svolta nel dibattito sempre più acceso su come la normativa sui diritti audiovisivi, nata nell'era pre-digitale avanzata, possa applicarsi ai contenuti generati dai gamer. Il contenzioso, iscritto al R.G. 6776/2025, vedeva contrapposti la LNPA, rappresentata, tra gli altri, dagli Avvocati Bruno Ghirardi e Stefano Previti, e Luca Volpi, gamer noto con il nickname "@Luke92fut", difeso da un team legale che includeva gli Avvocati Francesco Dagnino, Silvia Cossu e Aurora Agostini.
L'Accusa: I Video di FC25 come "Highlights Alternativi" - L'azione legale della Lega prendeva le mosse da una contestazione precisa: Volpi, attraverso i suoi account social (YouTube, TikTok e Instagram), pubblicava sistematicamente filmati audio-video in concomitanza o immediatamente dopo la conclusione degli eventi calcistici del Campionato di Serie A. Questi contenuti riproducevano le principali azioni di gioco sfruttando il motore grafico e le licenze del popolare videogioco "EA Sports FC". Secondo la LNPA, titolare dei diritti audiovisivi relativi alle Competizioni - incluse le cosiddette «immagini salienti» e qualsiasi «elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata» ai sensi del D. Lgs. 9/2008 - questa attività costituiva una violazione diretta dei loro diritti esclusivi. La Lega lamentava che i video di Volpi agissero come veri e propri "highlights alternativi", sottraendo visualizzazioni e danneggiando economicamente il prodotto ufficiale, configurando altresì un'ipotesi di concorrenza sleale. A supporto della tesi della fungibilità, la Lega ha evidenziato come lo stesso gamer avesse ammesso tale intento nella biografia dei suoi canali social, dove si leggeva esplicitamente: «replico tutta la Serie A e il calcio su #FC25».
La Difesa del "Professore" e la Discontinuità Creativa - Luca Volpi, presentatosi non come influencer o content creator professionista, ma come professore di educazione motoria che si diletta nella creazione di queste azioni, ha respinto ogni accusa di violazione. Egli ha sostenuto che la sua attività è intrinsecamente e-sportiva, basata sulla sua abilità nel ricreare le dinamiche di gioco attraverso il joystick. Il nucleo della difesa di Volpi si è concentrato sulla netta discontinuità tra l'azione reale e la sua rappresentazione virtuale. I video, infatti, non potrebbero mai sostituire gli highlights ufficiali. Volpi ha sottolineato che, con il videogioco, è possibile gestire attivamente solo due giocatori, rendendo impossibile replicare fedelmente lo sviluppo effettivo dell'azione di gioco reale. Inoltre, il gameplay presenta un minutaggio diverso, condizioni meteo variabili, sponsor non aggiornati e, soprattutto, l'assenza totale di elementi cruciali come l'ambiente dello stadio, le riprese dagli spogliatoi, le interviste o le telecronache che, invece, caratterizzano i contenuti ufficiali. I video del gamer rappresenterebbero «semplici reinterpretazioni ludiche, talvolta ironiche o volutamente iperboliche», inserendosi nel perimetro del giornalismo sportivo amatoriale e del social commentary.
La Prima Ordinanza e il Reclamo della LNPA - Il giudice di primo grado cautelare aveva già respinto il ricorso della Lega. Pur riconoscendo la legittimazione attiva della LNPA, il Giudice aveva chiarito che oggetto del diritto non è l'azione sportiva in sé, bensì l'immagine. Poiché il lavoro di Volpi non si configura come una mera elaborazione di immagini protette, ma come una ricostruzione che sfrutta le potenzialità tecniche del gioco digitale e l'abilità del gamer, si viene a creare una vera e propria «rottura» tra l'immagine protetta e la rappresentazione virtuale. Il Giudice di prime cure aveva specificato che, in questo processo, non si tratta di trasferire l'azione nel videogioco, ma di «ricostruire l'azione di gioco utilizzando le potenzialità tecniche del gioco digitale». Tale lettura, inoltre, evita di comprimere il diritto di libera manifestazione del pensiero e di cronaca amatoriale, tutelato dall'Articolo 21 della Costituzione e dall'Articolo 10 della CEDU. La LNPA, nel suo reclamo, ha insistito sul fatto che il giudice non avesse considerato l'oggetto della tutela in modo sufficientemente ampio. Secondo la Lega, il Decreto Melandri riconosce un diritto di esclusiva sull'evento sportivo stesso e sulle azioni di gioco, indipendentemente dalla manipolazione delle emissioni audiovisive originarie.
Il Collegio: L'Azione Virtuale è Creazione Autonoma - Il Tribunale collegiale ha accolto l'interpretazione del giudice di primo grado, pur partendo da una premessa leggermente più sfumata rispetto all'oggetto della tutela della Lega. Il Collegio ha riconosciuto che la normativa estende la tutela non solo alle riprese audiovisive, ma anche all'«elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata». Tuttavia, il Collegio ha messo a fuoco il significato tecnico-sportivo di «azione di gioco», definendola come un comportamento dinamico che presuppone l'interazione di più giocatori. Per rientrare nell'ambito di tutela, l'elaborazione deve riguardare l'azione di gioco reale. Analizzando i video comparativi prodotti in atti, il Tribunale ha concluso che il gamer Volpi realizza una «riproduzione parziale e non fedele».
I contenuti, sebbene ispirati all'evento, non rispecchiano gli elementi fondamentali dell'azione reale, in particolare per quanto riguarda «il numero dei giocatori e le rispettive posizioni». Tali differenze essenziali ne hanno confermato il carattere non sostitutivo rispetto agli highlights ufficiali. Il Tribunale ha ritenuto che ammettere che le elaborazioni realizzate da Volpi interferissero con i diritti della Lega avrebbe comportato un'estensione analogica della normativa a ipotesi non contemplate dal legislatore, con una conseguente limitazione della libertà di espressione. Secondo il Collegio, il prodotto dell'attività ludica di Volpi «costituisce una creazione autonoma e distinta che, sulla base della normativa vigente, non si può ritenere che interferisca, per le sue caratteristiche, con i diritti audiovisivi della Lega». I giudici hanno escluso che l'interpretazione estensiva propugnata dalla LNPA potesse essere legittima, soprattutto in sede cautelare, poiché un simile ampliamento «potrebbe essere contemplato solo a seguito di una modifica normativa, anche perché idonea a incidere sulla libertà di espressione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)». Di conseguenza, venendo meno il fumus boni iuris (la parvenza del diritto), sono state ritenute irrilevanti tutte le altre questioni sollevate, inclusa la configurabilità della concorrenza sleale. La LNPA è stata condannata a rimborsare a Volpi le spese della fase cautelare, liquidate in 7.837,00 euro.
La sentenza di Genova evidenzia come la rapidità di evoluzione degli strumenti digitali, sebbene renda la cornice normativa del Decreto Melandri «inadeguata rispetto agli strumenti di elaborazione che mette a disposizione il mercato digitale», non consenta ai titolari di diritti esclusivi di applicare tali diritti in modo estensivo fino a limitare la creazione ispirata e autonoma, tutelata dalle più ampie garanzie costituzionali di libertà di espressione. Il diritto audiovisivo, in sintesi, non può ingabbiare l'abilità del gamer.