AGCOM detta regole stringenti sul 5G: trasparenza totale per offerte e velocità reali
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
Il nuovo regolamento obbliga gli operatori a indicare chiaramente limiti di banda,
velocità massime e condizioni economiche, con bollini colorati
per una lettura immediata e comprensibile da tutti gli utenti.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha calato il suo peso regolatorio su un mercato in rapida evoluzione, dove la terminologia tecnica del 5G rischiava di creare una nebbia informativa a discapito degli utenti finali. Con un intervento di vasta portata che definisce un nuovo standard di onestà commerciale, l'Autorità ha introdotto un Regolamento dettagliato, contenuto nell'Allegato B della Delibera 106/25/CONS, con l'obiettivo esplicito di rafforzare la tutela dei consumatori.
Questa manovra non si limita a ritoccare le procedure esistenti, ma stabilisce un framework rigoroso per la trasparenza, non solo nelle offerte tariffarie ma, in modo cruciale, nelle comunicazioni che riguardano le prestazioni tecniche dei servizi mobili di quinta generazione.
Il punto focale della nuova normativa risiede nelle disposizioni che regolano l'uso del marchio "5G" nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali, imponendo agli operatori una chiarezza senza precedenti sulle reali capacità delle reti mobili. Le imprese che forniscono servizi in 5G dovranno ora garantire che l'utente finale sia informato con trasparenza sulle caratteristiche dell'infrastruttura utilizzata, tanto nella fase pre-contrattuale quanto in quella contrattuale.
L'AGCOM ha trasformato la comunicazione tecnica in un codice cromatico vincolante. Solo se il servizio viene erogato esclusivamente su architetture pienamente conformi agli standard internazionali e non prevede alcun limite alla velocità trasmissiva disponibile al terminale utente in downstream e upstream, l'operatore può utilizzare liberamente il termine "5G", anche arricchito da aggettivi o avverbi superlativo. In questo scenario di piena potenza, l'operatore è tenuto a inserire nella propria comunicazione commerciale la dicitura "5G" scritta in bianco all'interno di un bollino quadrato di colore verde (riferimento Pantone n. 361), indicando contestualmente la MASSIMA VELOCITÀ RAGGIUNGIBILE.
La trasparenza si fa più rigorosa quando entrano in gioco limitazioni di banda. Se all'offerta 5G vengono applicate delle limitazioni di velocità, l'operatore e i suoi partner commerciali non possono più ricorrere al semplice termine "5G", ma devono affiancarlo immediatamente con la dicitura "con limite alla velocità". Tale precisazione deve essere resa alle medesime condizioni di udibilità e leggibilità dell'espressione "5G" stessa. In questi casi di velocità limitata, l'Autorità ha previsto un sistema di codifica basato su due colori distinti per evidenziare l'entità delle restrizioni: Se il servizio è "5G" ma limitato, viene utilizzato un bollino quadrato con la scritta "5G" sottotitolata "limitato a VALORE LIMITE" in bianco. Se i limiti di velocità in download sono superiori o uguali a 20 Mbit/s, il bollino dovrà essere giallo (riferimento Pantone n. 137). Se i limiti di velocità in download scendono al di sotto dei 20 Mbit/s, il bollino assume il colore rosso (riferimento Pantone n. 192).
L'AGCOM specifica inoltre che, qualora i limiti di velocità siano differenti tra download e upload, entrambi i valori dovranno essere indicati separatamente all'interno del bollino. È categoricamente vietato, in ogni circostanza, l'utilizzo del termine "5G" se il servizio non è offerto su architetture riconosciute dagli standard internazionali per tale tecnologia.
Il Diritto alla Piena Conoscenza: Trasparenza Economica e Contrattuale. L'intervento regolatorio va oltre i tecnicismi della rete mobile, estendendosi a tutti gli aspetti del rapporto tra operatore e utente finale, inclusi i fornitori di servizi di accesso a Internet o di comunicazione interpersonale.
Sotto il profilo economico, gli operatori sono obbligati a formulare condizioni tariffarie che siano intrinsecamente trasparenti, mettendo in chiara evidenza ogni singola voce che concorre a comporre l'effettivo costo del servizio. Tutte le informazioni pubblicitarie rivolte ai consumatori devono includere i prezzi comprensivi di I.V.A.. In caso di promozioni a durata predeterminata, la comunicazione deve indicare in maniera inequivocabile l'entità dello sconto applicato, il prezzo che diventerà effettivo alla scadenza della promozione e l'eventuale costo da sostenere in caso di risoluzione anticipata del contratto.
Per garantire una gestione consapevole dei consumi, soprattutto in un'epoca dominata dal traffico dati, l'Autorità ha stabilito che, per tutte le offerte che prevedano un quantitativo predeterminato di servizi, come ad esempio in termini di volume o tempo, al raggiungimento dell'80% del plafond previsto, l'operatore deve avvisare l'utente finale. Contestualmente, deve essere comunicato che il traffico dati verrà bloccato una volta raggiunto il 100% del plafond, fornendo nel medesimo momento informazioni chiare e accessibili sulle modalità di riattivazione della navigazione e le relative condizioni economiche.
L'Autorità impone inoltre una standardizzazione nella divulgazione delle offerte. Gli operatori devono pubblicare una pagina denominata "trasparenza tariffaria" sul proprio sito web, accessibile con un collegamento ben visibile dalla home page. Questa pagina deve contenere l'elenco delle offerte vigenti, con uno schema tabellare dettagliato (conforme al modello dell'Allegato 1) che illustri le condizioni economiche, i costi di attivazione/disattivazione, le modalità di calcolo degli stessi e il costo di recesso. Tale prospetto deve essere reso disponibile su supporto durevole anche nei punti vendita. Per i servizi prepagati, l'utente finale ha diritto di conoscere le informazioni relative al traffico dati, minuti voce e chiamate effettuate, attraverso almeno due diverse modalità come l'accesso riservato al sito o all'applicazione dedicata, oppure tramite SMS gratuito o assistenza clienti.