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Corte Giustizia UE: «Sì a trasmissioni solo a pagamento per ordine pubblico».

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Fonte: Digital-News (com.stampa)

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Satellite / Estero

Uno Stato membro dell'Ue può imporre per motivi di ordine pubblico, come la lotta contro l'incitamento all'odio, di trasmettere o ritrasmettere temporaneamente un canale televisivo proveniente da un altro Stato Ue solo in pacchetti a pagamento.

La Baltic Media Alliance Ltd (in prosieguo: la «BMA»), società registrata nel Regno Unito, distribuisce il canale televisivo NTV Mir Lithuania, canale destinato al pubblico lituano e la cui parte essenziale dei programmi è in lingua russa. Il 18 maggio 2016 la Commissione radiotelevisiva della Lituania (in prosieguo: la «LRTK») ha adottato, conformemente alla normativa lituana, una misura che, per un periodo di dodici mesi, impone agli operatori che distribuiscono via cavo o via Internet canali televisivi ai consumatori lituani di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. La decisione era basata sul fatto che un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione presentava contenuti che incitavano all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesi baltici.

La BMA ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) una domanda di annullamento della decisione del 18 maggio 2016 sostenendo, in particolare, che tale decisione è stata adottata in violazione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi» 1, la quale impone agli Stati membri di garantire la libertà di ricezione e di non ostacolare la ritrasmissione nel loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri per motivi quali le misure contro l’incitamento all’odio. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se una decisione come quella adottata dalla LRTK rientri nell’ambito di tale direttiva.

Esaminando i termini, gli obiettivi, il contesto e la genesi della direttiva, nonché tenendo conto della giurisprudenza pertinente, la Corte constata che non costituisce un ostacolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva una misura nazionale che, in maniera generale, persegue un obiettivo di ordine pubblico e disciplina le modalità di distribuzione di un canale televisivo ai consumatori dello Stato membro di ricezione, dal momento che simili modalità non impediscono la ritrasmissione propriamente detta di tale canale. Una misura di tal genere non istituisce, infatti, un secondo controllo della trasmissione del canale in questione oltre a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto a effettuare.

da tale legge figurano i contenuti che invitano a rovesciare con la forza l’ordine costituzionale lituano, incitano a minare la sovranità della Repubblica di Lituania, la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica, consistono in propaganda bellica, incitano alla guerra o all’odio, al ridicolo o al disprezzo, incoraggiano la discriminazione, la violenza o le rappresaglie fisiche contro un gruppo di persone o contro un membro di tale gruppo in ragione, in particolare, della sua nazionalità.

Nelle sue osservazioni, la LRTK ha precisato che la decisione del 18 maggio 2016 è stata adottata sulla base del rilievo che uno dei programmi trasmessi sul canale NTV Mir Lithuania presentava informazione false e che incitano all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesi baltici, riguardanti la collaborazione di lituani e lettoni nell’ambito dell’Olocausto e la politica interna dei paesi baltici asseritamente nazionalista e neofascista, politica che avrebbe costituito una minaccia per la minoranza russa residente nel territorio di tali paesi. Tale programma si rivolgeva, secondo la LRTK, in maniera mirata alla minoranza russofona della Lituania ed era finalizzato, mediante diverse tecniche di propaganda, a influenzare, in maniera negativa e suggestiva, l’opinione di detto gruppo sociale sulla politica interna ed estera della Lituania, dell’Estonia e della Lettonia, ad accentuare la divisione e la polarizzazione della società, a sottolineare la tensione creata all’interno di detta regione dell’Europa orientale dai paesi occidentali e il ruolo di vittima della Federazione russa.

Su tale base, si deve ritenere che una misura come quella di cui trattasi persegua, in maniera generale, un obiettivo di ordine pubblico.

Inoltre, la LRTK e il governo lituano hanno precisato nelle loro osservazioni che la decisione del 18 maggio 2016 disciplina unicamente le modalità di distribuzione di NTV Mir Lithuania ai consumatori lituani. Allo stesso tempo, è pacifico che la decisione del 18 maggio 2016 non sospende o non vieta la ritrasmissione di questo medesimo canale nel territorio lituano, poiché tale canale, nonostante detta decisione, può continuare ad essere legalmente diffuso in tale territorio e i consumatori lituani possono continuare ad accedervi, purché sottoscrivano un pacchetto a pagamento.

Di conseguenza, una misura come quella in questione non impedisce la ritrasmissione propriamente detta, nel territorio dello Stato membro di ricezione, delle trasmissioni televisive del canale televisivo, oggetto di tale misura, provenienti da un altro Stato membro. La Corte conclude pertanto nel senso che una simile misura non rientra nell’ambito della direttiva.

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      mercoledì, 18 aprile 2018
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      domenica, 01 luglio 2012
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      giovedì, 13 ottobre 2011