Con la stessa delibera, il 18 gennaio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva chiuso l'istruttoria per abuso di posizione dominante a carico della Lega con riferimento alle modalità organizzative della gara per l'assegnazione dei diritti satellitari per i campionati di Serie A 2010-2012. In questo modo rischia di essere rimesso in discussione il contratto Lega Calcio-Sky per i prossimi due campionati del valore di 1,2 miliardi di euro.
Secondo Conto Tv, nessuna delle misure predisposte dalla Lega e approvate dall'Antitrust era "in grado di incidere sulla posizione dominante detenuta nel mercato da Sky, che in questo modo si sarebbe rafforzata, rimanendo concentrati in esclusiva in capo all'operatore monopolista tutti i diritti calcistici premium per il satellite".
Di seguito la sentenza integrale del Tar del Lazio sulla vicenda:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2010, proposto da: Conto Tv Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Clelia Vitocolonna, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 47
contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti di Lega Nazionale Professionisti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Ghirardi e Ruggero Stincardini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cimarosa, 19
Sky Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Marco D'Ostuni e Giuseppe Franco Ferrari, con essi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via di Ripetta, 142
e con l'intervento di Adiconsum, Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Iurilli e Giuliana Faedda, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Cairoli, 24
per l'annullamento
- della delibera Agcm del 18 gennaio 2010, con la quale è stato concluso il procedimento A 418 senza accertamento dell'infrazione;
- della delibera Agcm del 18 novembre 2009 nella parte in cui dispone che c) il responsabile del procedimento provvederà a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti la data entro la quale è possibile replicare alle osservazioni dei terzi interessati ed eventualmente presentare
modifiche accessorie dei suddetti impegni;
- della comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, adottata da Agcm con delibera del 12 ottobre 2006;
- per quanto occorra, della delibera Agcm del 1 ottobre 2009;
- di ogni atto connesso presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, della Lega Nazionale Professionisti, di Sky Italia Srl e di Adiconsum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 gennaio 2010.
Liquida le spese del giudizio complessivamente in € 6.000 (seimila/00) e pone le stesse a favore della ricorrente ed a carico, in parti uguali, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della Lega Nazionale Professionisti e di Sky Italia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
- Giorgio Giovannini, Presidente
- Roberto Politi, Consigliere
- Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 23 bis, comma 6, L. 6/12/1971, n. 1034)
IL SEGRETARIO