Pubblichiamo di seguito delle note per la stampa diffuse dalle associazioni FRT ed Aeranti Corallo:
Con precedenti sentenze nn. 6814 e 6901/2011, il Tar Lazio aveva accolto ricorsi proposti da formazioni di emittenti locali avverso il provvedimento dell'Agcom di assegnazione della numerazione automatica dei canali per la televisione digitale terrestre poiché tale assegnazione, tra l'altro, non teneva in debito conto delle abitudini di ascolto dei telespettatori, imposte come criterio dall'art. 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44 e recepito dalla delibera Agcom n. 366/10/Cons.
E' di ieri invece un'ulteriore sentenza n. 873 del Tar Lazio che nell'accogliere il ricorso di SKY ha di fatto contraddetto palesemente il proprio pronunciamento precedente poiché ha escluso inspiegabilmente le tv locali dal criterio delle abitudini di ascolto dei telespettatori, negando legittimità alla riserva in favore delle medesime del blocco di numerazione dal 10 al 19 che a tale esigenza invece s'ispirava.
Ancora una volta si registra una inspiegabile discriminazione nei confronti di tutta l'emittenza televisiva locale storicamente posizionata dagli utenti dal numero 7 di telecomando a salire.
Anche se non si vuole tener conto che per le tv locali è questo un colpo terribile, stupisce come un organo giudicante di tale importanza possa assumere in breve spazio di tempo sentenze così divergenti (ricordiamo che con una prima sentenza 24.6.11, n. 5633, aveva addirittura rigettato il ricorso di un'emittente ritenendo del tutto legittimo il sistema LCN adottato da AGCOM) che fanno precipitare nel caos tutta la numerazione dei canali televisivi con gravissime conseguenze per gli operatori e per i telespettatori ignorando del tutto l'esigenza di bilanciamento tra i diversi interessi che ha invece animato la delibera annullata.
Poiché la nuova sentenza del TAR, pubblicata pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Consiglio di Stato per decidere nel merito gli appelli avanzati da AGCOM contro le due sentenze che avevano già annullato la disciplina LCN, e che erano state cautelarmente sospese dallo stesso Consiglio di Stato, è esecutiva e provoca quindi il caos nella numerazione delle emittenti, F.R.T. auspica l'immediato ricorso dell'Agcom al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione immediata degli effetti della sentenza del Tar.
Con riferimento alla sentenza n. 873/2012 con la quale il Tar Lazio, Sezione Terza Ter ha nuovamente annullato la delibera n. 366/10/CONS della Agcom relativa alla regolamentazione dell'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre (LCN), l'Avv. Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti-Corallo, l'associazione di categoria delle imprese radiotelevisive locali, ha dichiarato:
"Aeranti-Corallo proporrà appello al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento previa sospensione della sentenza del Tar Lazio. Auspichiamo che anche l'esecutorietà di questa sentenza venga sospesa dal Consiglio di Stato, così come è avvenuto per le altre sentenze in materia pronunciate nei mesi scorsi dal Tar Lazio. La preoccupazione degli editori televisivi locali - ha proseguito Rossignoli - è infatti quella di conservare le attuali numerazioni per il comparto locale e di evitare l'apertura di una fase molto lunga di mancanza di regolamentazione in materia con la conseguente riproposizione del caos nella individuazione dei programmi che ha caratterizzato le trasmissioni digitali in Lazio, Campania e Piemonte Occidentale nel periodo compreso tra gli ultimi mesi del 2009 e la fine del 2010. L'esigenza di stabilità del sistema LCN - ha aggiunto Rossignoli - è fondamentale anche per l'utenza.
Le tv locali - ha concluso Rossignoli - ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici, hanno diritto ad adeguati spazi nel primo arco di numerazione. Tale spazi sono finalizzati a valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità a quella legata al territorio".