Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che conferma in larga parte l'impianto accusatorio dell'Antitrust, qualificando come intesa restrittiva della concorrenza alcune clausole dell'accordo siglato tra DAZN Limited e Telecom Italia (TIM) in vista della gara per i diritti televisivi della Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio. La decisione dei giudici amministrativi di Palazzo Spada arriva a seguito dei ricorsi in appello presentati da Telecom Italia, DAZN Media Services e DAZN Limited, che contestavano la precedente sentenza del TAR del Lazio.
È fondamentale precisare che questa sentenza si riferisce esclusivamente all'accordo stipulato nel luglio 2021 e a quel preciso periodo. L'intesa in questione è stata da tempo sostituita da un nuovo contratto e la decisione non ha alcuna attinenza con il ciclo di diritti televisivi attualmente in corso, che ha preso il via con la stagione 2024/25 e si estenderà fino al 2028/29. L'Antitrust aveva inizialmente qualificato l'accordo come restrittivo della concorrenza nel giugno 2023, imponendo sanzioni pecuniarie significative: 760.776 euro a Telecom Italia e 7.240.250 euro a DAZN. Tali sanzioni erano state confermate dal TAR del Lazio.
Il "Deal Memo", ovvero l'accordo contestato tra DAZN Limited e Telecom Italia, prevedeva una serie di clausole ritenute anticoncorrenziali. Tra queste, una durata di tre anni, prorogabile per altri tre, e offerte che includevano il cosiddetto "hard bundle" (il servizio DAZN combinato esclusivamente con un'offerta di telefonia Telecom), offerte "à la carte" (attivabili dai clienti TIM con addebito sul conto telefonico) e "gift card/voucher". Per Telecom Italia era prevista l'esclusività di alcuni diritti, mentre a DAZN era imposto il divieto di stipulare "partnership" con altri operatori concorrenti per l'intera durata del rapporto contrattuale.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il tenore dell'accordo era "chiaro nel delineare – nelle clausole contestate – una restrizione della concorrenza". La portata escludente dell'intesa era evidente: mirava a garantire a DAZN un "significativo apporto economico da parte di Telecom" per competere nella gara per i diritti, e allo stesso tempo consentiva a Telecom di ottenere "prerogative esclusive sul mercato della distribuzione", acquisendo "evidenti vantaggi sul mercato della connettività, a scapito degli altri operatori".
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, i giudici hanno ritenuto "infondate le censure proposte da Telecom e da DAZN Limited", confermando in sostanza le multe precedentemente imposte. L'unica eccezione concessa riguarda DAZN Limited, che ha sollevato l'erroneità dell'inclusione dei proventi delle vendite dirette del servizio nel calcolo della sanzione. Di conseguenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dovrà ora "verificare quale sia (e, prima ancora, se vi sia) un’effettiva incidenza del “Deal Memo” nelle parti contestate sulle vendite dirette di DAZN", scomputandole integralmente se non sarà possibile stimare chiaramente gli incrementi derivanti dall'accordo.
Infine, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto da DAZN Media Services, riconoscendone l'estraneità all'intesa illecita. I giudici hanno stabilito che "non vi sono evidenze dalle quali risulti che DAZN Media abbia partecipato all’illecito", poiché l'intesa restrittiva derivava dal "Deal Memo" sottoscritto unicamente da DAZN Limited, con impegni a carico solo di quest'ultima.