E' annullata la multa da 100mila euro inflitta nel 2011 dall'Agcom a Sky per violazione della par condicio elettorale, in occasione delle elezioni comunali di Milano, Napoli, Bologna e Torino del 15-16 maggio 2011. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall'emittente televisiva. La violazione contestata e sanzionata, secondo l'Autorità si era perpetrata in danno dei candidati UDC; successivamente la proposizione del ricorso amministrativo adesso accolto dai giudici.
Per il Tar «è evidente come l'ordine di richiamo sulla base del quale è stata adottata la sanzione non reca in alcuna sua parte, in modo puntuale, la condotta eventualmente posta in essere dalla parte ricorrente in violazione delle richiamate norme di settore».
In più, i giudici hanno accolto il motivo di ricorso con il quale era stato evidenziato il difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui l'Agcom
«non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che alcuni esponenti UDC avevano comunque rifiutato di presenziare a talune trasmissioni della ricorrente emittente».
Tutto ciò, prendendo spunto da una precedente sentenza - ritenuta analoga - nella quale si segnalò che «l'Autorità ha omesso di esaminare le giustificazioni fornite» omettendo «di svolgere qualunque istruttoria sul punto - assolutamente dirimente - relativo alla circostanza del rifiuto di partecipazione del programma».
Accolto infine anche il motivo di ricorso con il quale si lamentava il fatto che il monitoraggio delle trasmissioni di SKY sarebbe stato effettuato su base giornaliera e non settimanale, come previsto dalla normativa. I dati, secondo il Tar
«è previsto dall'atto regolatorio, vanno acquisiti settimanalmente di modo da consentire l'esplicazione del diritto di informare con bilanciamento con il pluralismo, senza le stringenti regole quantitative della comunicazione politica».
La conclusione è che
«il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento delle determinazioni sanzionatorie».