
Una tesi illegale che viola palesemente la Legge 2 aprile 2007, n. 40 (la seconda lenzuolata Bersani) che all'art. 1 stabilisce che "da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche... è altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato".
Il Codacons ha deciso di presentare un esposto all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha il compito di vigilare sull'attuazione di questa disposizione e che deve sanzionare eventuali violazioni.