Mentre per milioni di utenti è scattato il conto alla rovescia per l'addio ai costi di ricarica, non vanno trascurati altri due benefici previsti dal decreto Bersani: il divieto di prevedere scadenze temporali per il traffico acquistato con le tessere prepagate e la possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni soltanto i contratti sottoscritti con operatori di telefonia, reti tv e di comunicazione elettronica.
Preavviso di 30 giorni - Quest'ultimo provvedimento non ha attirato molto l'attenzione, cosi come è successo ad esempio con i costi di ricarica per i quali i gestori di telefonia mobile hanno chiesto un rinvio dell'entrata in vigore della misura (il 5 marzo). Eppure, come sottolineano le associazioni dei consumatori, può diventare una piccola rivoluzione.
Il motivo è semplice: quasi tutti i contratti in vigore prevedono una durata rninima di dodici mesi Ciò significa che il consumatore, attirato dall'offerta commerciale, sottoscrive il modulo dopodiché è vincolato per un anno, anche se il servizio si rivela insoddisfacente o se nel frattempo arriva sul mercato un'offerta migliore oppure più conveniente. E in questo arco di tempo a fronte di malfunzionamenti o disservizi l'utente parte da una situazione svantaggiata perché l'operatore sa che tanto, almeno fino allo scadere dei 12 mesi, non lo perderà .
Ora, invece, se non si è soddisfatti basterà inviare una disdetta all'operatore con un preavviso di 30 giorni e poi rinunciare al servizio o passare alla concorrenza. Il provvedimento non riguarda solo la telefonia, ma anche i servizi televisivi e di comunicazione elettronica. Quindi vale anche se la linea Adsl è troppo lenta oppure se l'abbonamento della pay tv diventa troppo caro.
Le nuove regole sono già in vigore per chi ha firmato un contratto dopo il 2 febbraio; per quelli già esistenti le aziende hanno tempo fino al 3 aprile per modificarli in base alle nuove norme (ma dando un'occhiata alle proposte commerciali pubblicizzate ancora in questi giorni, non sembra che le aziende si siano date molto da fare per adeguare i contratti).
E resta da chiarire un passaggio del DI in base al quale i contratti devono prevedere la facoltà di recedere senza spese non giustificate da costi dell'operatore. Ora, poiché molti contratti stabiliscono la corresponsione dei canoni previsti in caso di recesso anticipato, in fase di conversione del decreto si spera che venga precisato meglio questo punto.
Il termine - Così come non è chiara la portata del divieto di scadenze temporali di utilizzo del traffico acquistato con schede prepagate (secondo calcoli dell'Agcom il credito telefonico acquistato con le ricariche e non fruito è stato pari a 158 milioni dal 2003 al 2005). Infatti, mentre è chiaro che il traffico "base" non avrà più scadenza (prima del decreto Bersani si doveva effettuare una ricarica almeno ogni 12 mesi per non rischiare la disattivazione della scheda), non altrettanto si può dire dei bonus di traffico e delle offerte promozionali a validità limitata come quelle periodicamente lanciate in occasione delle festività natalizie o del periodo estivo.
A questo riguardo gli stessi operatori attendono un'indicazione, ma è certo che qualora il divieto di scadenza si applicasse anche alle offerte promozionali probabilmente si assisterà a una ridefinizione delle strategie commerciali.
M. Pri.
per "Il Sole 24 Ore"