Danni esistenziali se il ''promo'' disturba la partita
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Il Sole 24 Ore

La questione, dal punto di vista giuridico, consisteva proprio nell'inquadramento delle "segnalazioni" del telecronista: pubblicità occulta, come lamentava il tifoso, oppure «autopromozione lecita di un prodotto editoriale collaterale», secondo la versione della società di produzione televisiva. E sia il giudice di merito sia le Sezioni unite hanno ravvisato l'illiceità dei "promo" mascherati, qualificati «messaggi pubblicitari in contrasto con la normativa vigente» (legge 249/97).
Trattandosi poi di «lesione di un diritto» (alla tranquillità esistenziale del buon tifoso), la Cassazione ha respinto il ricorso della società di produzione tv anche nella parte in cui eccepiva un conflitto di giurisdizione con l'Agcom (Garante della concorrenza): questa, come autorità amministrativa, non può decidere in materia di danno esistenziale, ma solo censurare comportamenti che alterino l'equilibrio di mercato o la capacità negoziale dei consumatori.
Le Sezioni unite hanno avallato la sentenza di merito anche nell'applicazione della regola equitativa; secondo Rti il giudice di pace non aveva argomentato sul «danno» subito dal tifoso e nemmeno sull'origine dello stress (se fosse davvero riconducibile al bombardamento del telecronista); ma per la Cassazione il giudice onorario, quando applica la regola equitativa, non deve rispettare un principio ricavabile dal sistema di norme, bensì solo «curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore in una determinata disciplina», limite oltre cui l'equity diventa arbitro, pardon, arbitrio.
Alessandro Galimberti
per "Il Sole 24 Ore"