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Adiconsum: Sky, ora il consumatore può dire basta

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Fonte: Adiconsum

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Sky Italia
  mercoledì, 07 febbraio 2007

AUMENTI ABBONAMENTO: Sky per la terza volta, da quando è sbarcata in Italia, incrementa il proprio listino, imponendo l’aumento a nuovi e vecchi abbonati. L’articolo 3.3 del contratto di SKY prevede che per aumenti fino al 10% non è possibile interrompere il contratto e che, di conseguenza, il consumatore deve subire passivamente le decisioni unilaterali prese dalla pay tv. E’ evidente che questo articolo, come molti altri presenti nel contratto, non è valido perché vessatorio e non equilibrato, infatti concede diritti solo ad uno dei due contraenti, a SKY e non al consumatore.

IN CASO DI VARIAZIONI DEL CONTRATTO, IL CONSUMATORE ORA PUO’ NON ACCETTARLE, PROCEDENDO A DISDETTA IMMEDIATA.

LAMENTELE: Adiconsum da maggio 2006 ha istituito il servizio “PRONTO SOCCORSO SKYâ€Â, permettendo ai clienti SKY di segnalare i disservizi sia alla nostra associazione che a tutti i consumatori. Ogni giorno ci arrivano lamentele ed, infatti, abbiamo superato le 300 segnalazioni, che tutti possono visionare su questo sito. La maggior parte dei messaggi scaturiscono dalle imposizioni previste dal contratto SKY e dalla pessima carta dei servizi adottata, che tutela solo l’azienda, disinteressandosi dei diritti dei consumatori.

ORA, I CONSUMATORI CHE SUBISCONO SOPRUSI, POSSSONO RECEDERE IMMEDIATAMENTE DAL CONTRATTO.

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: Adiconsum ha nuovamente denunciato SKY all’Antitrust per pubblicità ingannevole. La campagna pubblicitaria incriminata è quella relativa a “SKY a 11 €â€Â.
Infatti, attraverso i messaggi pubblicitari, SKY diffonde l’idea che è possibile abbonarsi alla pay tv spendendo solo €11. L’affermazione è falsa perché il pacchetto più economico di SKY costa 24 € al mese, esclusi film e sport. Nei messaggi pubblicitari non è definito con chiarezza che la promozione è riferita ad un sconto temporale. Se l’antitrust darà ragione ad Adiconsum, SKY subirebbe la quarta condanna per pubblicità ingannevole. ORA, I CONSUMATORI POSSONO DIRE BASTA A CHI INGANNA E RECEDERE DAL CONTRATTO.

E’ in vigore il decreto Bersani (DL 31/01/2007, n.7) che recita:

"3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. "

Tutti i clienti di SKY che non intendono rimanere abbonati possono recedere dal contratto.
Finalmente non è più necessario subire passivamente, ora i consumatori possono scegliere liberamente il proprio fornitore di servizi.

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