Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa Adiconsum:
LâAutorità della Concorrenza e del Mercato, prendendo posizione su un argomento che interessa oltre 2.000.000 di cittadini, con il provvedimento 17748, ha condannato Mediaset in merito allâapplicazione della legge Bersani alle tessere ricaricabili Mediaset Premium.
Leggendo le motivazioni del provvedimento si comprende con chiarezza che Mediaset deve mantenere utilizzabile il credito residuo: (â¦) emerge che la norma (legge 40/07- ndr) è volta esclusivamente a garantire che, con lo spirare del termine di validità della tessera, non scada anche il credito residuo che il consumatore ha regolarmente acquistato al fine di ottenere una controprestazione, in termini di servizi offerti, da parte dellâoperatore.
Mediaset si è sempre difesa ritenendo che la Bersani non va applicata ai contratti stipulati prima dellâentrata in vigore, ma anche in questo caso lâAntitrust è preciso: Tali tessere, seppur messe in commercio due anni prima della loro scadenza appaiono ricadere nellâambito di applicazione della legge 40/07, in quanto il termine di scadenza delle stesse ricade, comunque, nel periodo di vigenza della nuova normativa. (â¦) poiché al momento dellâentrata i vigore della legge le tessere non erano scadute, il credito non poteva più essere cancellato, stante la previsione di legge che rende nulle le clausole che disponevano in tale senso.
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Con tale provvedimento sembrerebbe tutto chiarito a vantaggio dei consumatori che hanno diritto a non perdere i soldi presenti nelle tessere Mediaset Premium scadute il 30 giugno 2007. Mediaset, invece, ignora quanto disposto dallâAntitrust e costringe Adiconsum ad avviare, a tutela dei diritti dei consumatori, unâazione inibitoria presso il Tribunale di Roma, la cui seconda udienza si svolgerà il prossimo 23 aprile.
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Opponendosi al rimborso, Mediaset dimostra lâinsensibilità nei confronti dei diritti dei propri clienti.
Nonostante la linearità del provvedimento dellâAntitrust, Mediaset ha cercato alleati nellâAutorità Garante per le Comunicazioni. Infatti, nella prima udienza in tribunale, ha presentato, in sua difesa,  una delibera dellâAgcom, la 58/08/CONS del 31 gennaio 2008, non ancora pubblicata e quindi non conosciuta, che rovescia il provvedimento dellâAntitrust ordinando a Mediaset: (â¦) di procedere, su richiesta dei possessori delle tessere emesse dopo lâentrata in vigore della legge n. 40/2007, alla loro scadenza, al trasferimento gratuito del credito residuo su altra tessera (â¦.) di procedere, su richiesta dei possessori delle tessere emesse dopo lâentrata in vigore della legge n. 40/2007, alla restituzione del credito residuo in denaro in caso di recesso, senza gravare tale restituzione addossando allâutente le spese non giustificate da costi dellâoperatore.
LâAgcom, con un comportamento, incomprensibile, ha quindi obbligato Mediaset ad applicare la legge Bersani solo nei confronti dei consumatori che hanno acquistato le tessere dopo lâentrata in vigore della legge, disinteressandosi completamente di tutelare i diritti dei consumatori che ancora attendono di recuperare il credito presente nelle tessere scadute a giugno 2007.
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à preoccupante constatare come lâAgcom svolge compiti non propri, interpretando e modificando lo spirito di una legge, rispetto ai doveri istituzionali di controllo delle leggi e di sanzione per chi non le rispetti.
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Ora la parola torna al Tribunale di Roma che ci si augura metta la parola fine a questa vicenda, salvaguardando, finalmente, i diritti dei consumatori.