Doveva essere una trovata tecnologicamente avanzata per recuperare ascolto, sopratutto tra i più giovani. Invece si trattato di un subdolo inganno, che ha spinto l'Antitrust ad infiggere una severa condanna con tanto di multa per 56.100 euro alla Rai (in quanto azienda più volte sanzionata per pubblicità ingannevole) e di 21.100 euro alla Buongiorno, società specializzata nell'accesso e nella vendita di servizi online.
Motivo del contendere il messaggio, pronunciato a voce dal conduttore nel corso della prima serata dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, con il quale si comunicava che da quest'anno era possibile scaricare subito le suonerie per cellulari con i brani originali della canzoni in concorso, inviando un sms al numero 48411.
Una trovata che doveva servire, secondo la Rai, a riavvicinare il pubblico giovanile, spingendolo a votare, ma che invece l'Autorità ha ritenuto essere una pubblicità non riconoscibile e per di più ingannevole sul costo effettivo del servizio.
La querelle era stata avviata a seguito di una segnalazione di un consumatore secondo il qualel'invito del conduttore induceva in errore in ordine alle reali caratteristiche del servizio e ai suoi costi.
La Rai si era difesa, sostenendo che il messaggio era un annuncio informativo rivolto al pubblico non per promuovere un servizio bensì per informare della novità nei modi di votare le canzoni preferite.
L'Autorità ha stabilito che il messaggio in questione costitutiva invece un messaggio pubblicitario: le affermazioni del conduttore e la scritta in sovrimpressione erano univocamente volte a promuovere il servizio a pagamento di fornitura di download di suonerie per cellulari relative alle canzoni in gara.
Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che gli interventi del conduttore erano volti a promuovere la prestazione di un servizio afronte di un corrispettivo. E che la natura pubblicitaria non era subito riconoscibile: le predette citazioni erano realizzate nel corso della trasmissione e contenute in un super non leggibile, violando le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole.
Quanto alla contestazione sul costo effettivo del servizio di download, sono state ritenute reali, dal momento che non compariva alcuna indicazione sul costo addebitato, e il rinvio operato dal super alla pagina del televideo 565 e sul sito www.sanremo.rai.it insufficiente: tutte le informazioni necessarie per la corretta comprensione dell'offerta devono essere fornite contestualmente.
Federico Unnia
per "Libero Mercato"